domenica 8 aprile 2012

STATUTO EQUITAX

Art. 1) Costituzione
È costituita una Associazione Socio-Politico denominata “EQUITAX”
La sede legale della Fondazione è in Roma ……………
Art. 2) Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Art. 3) Scopi
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
L’Associazione ha come scopo principale di promuovere, sviluppare e tutelare i diritti di tutti i contribuenti fiscali e liberi cittadini verso una giusta e più equa tassazione statale, comunale e regionale.
L’Associazione potrà, in via indicativa e non esaustiva:
• Promuovere e sottoporre tramite i propri rappresentanti, Disegni di Leggi in materia fiscale-tibutaria a favore dei contribuenti fiscali e liberi cittadini;
• Tutelare e costituirsi parte civile (tramite i propri professionisti autorizzati)  a tutela dei diritti di tutti i contribuenti fiscali e liberi cittadini verso gli Enti e le Autorità competenti in materia tributaria;
• Promuovere  e derimere in Camere di Conciliazione (tramite i propri professionisti autorizzati) le eventuali controversie tra privati cittadini;
• Promuovere e realizzare Dibatti, Convegni, Conferenze e Incontri in ambito economico, culturale, artistico, medico-scientifico e di solidarietà;
• Produrre, divulgare e diffondere tutte le attività dell’Associazione ed a quelle ad essa connesse, con la produzione e realizzazione di “media editoriali” diffusi con i mezzi Stampa – Radio – Televisione – Internet – Telefonia Mobile
Art. 4) Attività accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione potrà tra l’altro:
• svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività didattiche e attività d’impresa - in proprio e/o in concessione – in particolare nell’ambito delle consulenze fiscali e tributarie, del sociale, dell’arte e cultura, e medico-scientifico avvalendosi anche del settore dell’editoria, degli audiovisivi e della comunicazione in genere;
• stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
• stipulare concessioni per l’affidamento in gestione di parti delle attività;
• partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi di cui all’art. 3; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
• costituire ovvero partecipare, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, a società di persone e/o di capitali, limitandosi ad una gestione statica e conservativa delle partecipazioni, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
• assumere ogni altra iniziativa ritenuta comunque utile al perseguimento degli scopi istitutori.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.
Art. 5) Fondatori
Sono Soci Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione, o coloro che entrati a far parte della medesima in epoche successive, otterranno tale qualifica se ne avranno fatto richiesta entro un anno dalla data di costituzione e ad insindacabile giudizio del Consiglio dei Fondatori.
Art. 6) Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscono agli scopi dell’Associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio dei Fondatori, ovvero con un attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali (Opere d’Arte) od immateriali.
Art. 7) Fondo di Gestione
L’Associazione attinge i mezzi necessari per il perseguimento dei propri scopi, attraverso le quote associative ed i contributi volontari (lasciti, donazioni, liberalità) sia degli associati che di terzi. Detti contributi potranno essere rappresentati da somme di denaro, beni mobili, beni immobili, prestazioni d’opera e da qualsiasi altro bene.
Art. 8) Organi dell’Associazione
Sono organi della Fondazione:
• Il Consiglio dei Fondatori
• Il Presidente
• Il Consiglio Direttivo
• Il Segretario Generale
• Il Revisori dei Conti
Art. 9) Consiglio dei Fondatori
Il Consiglio dei Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
Hanno facoltà di entrare a farne parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell’art. 5.
La qualifica di membro del Consiglio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale.
Il Consiglio dei Fondatori ha il compito di:
• nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell’Associazione;
• nominare il Segretario Generale dell’Associazione;
• stabilire i criteri per la costituzione e l’elezione degli organi di tutti i Comitati attinenti all’Associazione;
• nominare i Sostenitori, di cui all’art. 6 del presente Statuto;
• determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
• approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;
• deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
• approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
• deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
• deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
• svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
Il Consiglio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
Le riunioni del Consiglio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.
Il Consiglio dei Fondatori si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta se ne presenta l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri o del Presidente.
Il Consiglio dei Fondatori è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio e-mail da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con almeno tre giorni di preavviso.
Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro.
Il Consiglio dei Fondatori è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza semplice. Per le deliberatorie concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Delle adunanze del Consiglio dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario Generale.
Art. 10) Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Egli viene nominato dal Consiglio dei Fondatori, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell’Associazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Art. 11) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a 11 membri, scelti dal Consiglio dei Fondatori e provenienti dai Soci Sostenitori e dai Presidenti dei vari Comitati. Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell’Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, previa contestazione dell’addebito e con possibilità di discolparsi dinanzi allo stesso Consiglio. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio dei Fondatori deve provvedere alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare provvede a:
• predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
• proporre eventuali modifiche statutarie;
• svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suo membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per lo stesso libro delle Società per Azioni.
Art. 12) Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio dei Fondatori, che ne stabilisce la natura e durata dell’incarico.
Il Segretario Generale ha le funzioni di delegato del Consiglio Direttivo ed è investito quindi dei poteri esecutivi per le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo con specifica facoltà di aprire conti correnti presso banche ed istituti di credito e in genere compiere operazioni bancarie. Egli partecipa, con diritto di voto, sia alle riunioni del Consiglio dei Fondatori che alle riunioni del Consiglio Direttivo.
In particolare, il Segretario Generale:
• provvede alla gestione amministrativa dell’Associazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
• dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente.
• assume la funzione di tesoriere ed economo.
Art. 13) Revisori dei Conti
La gestione economica dell’Associazione è controllata da un revisore dei conti che dura in carica un esercizio e può essere riconfermato.
Art. 14) Esercizio e Bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione ed il conto consuntivo, rispettivamente, entro il 31 gennaio ed entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Soci Fondatori accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisori dei Conti.
Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositato nei modi di legge.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
Art. 15) Arbitrato
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri cosi designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell’arbitrato sarà a Roma.
Art. 16) Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.
Art. 17) Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di leggi vigenti in materia